La nota Inps n. 3933/18, già oggetto della comunicazione Ance
del 24 ottobre 2018, aveva lasciato insoluti alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione dell’art 31, co. 2 della L. n. 92/12 e dei relativi casi di esonero dal c.d. ticket di licenziamento.
Per tale motivo, l’Ance è intervenuta sottoponendo all’attenzione dell’Istituto previdenziale alcune fattispecie, riconducibili al settore edile, per le quali si ritiene debba essere escluso l’onere contributivo.
L’Inps, a fronte delle richieste avanzate, ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero del Lavoro per verificarne la fattibilità.
Si tratta in particolare:
- del caso in cui il lavoratore licenziato abbia percepito il trattamento di disoccupazione speciale edile, di cui al co.3, art.3, della L. n. 451/1994;
- del caso in cui il lavoratore licenziato per fine cantiere o completamento dell’opera abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito del c.d. rito Fornero, ai sensi dell’art.7, comma 7, della L. n 604/1966, così come modificato dall’art.1, comma 40, della L. n.92/12.
Nelle more di emanazione della relativa circolare dirimente, la D.G. Inps, con l’allegato messaggio intranet n. 1611/19, ha invitato le proprie Sedi competenti a sospendere gli effetti di eventuali diffide e avvisi di addebito collegati alle suddette fattispecie, compresi quelli già inviati e aperti al recupero crediti, con effetti liberatori anche ai fini della regolarità contributiva Inps.
Si fa riserva di fornire tempestivamente eventuali ed ulteriori indicazione in merito.