Superbonus 110%, non tutte le difformità comportano l’esclusione: come rimediare e beneficiare ugualmente della maxi agevolazione
Prima di tutto, chiariamo ancora una volta il concetto: l'abuso edilizio di un certo peso non consente di prende alcun bonus edilizio, Superbonus 110% compreso.
Voi aspettate il 'MA', e il ma arriva, ma...bisogna prima specificare la differenza tra abuso edilizio e difformità urbanistica.
Non tutte le difformità urbanistiche escludono il beneficiario dall’ottenimento del Superbonus. In alcuni casi, infatti, è possibile rimediare. Quando, quindi, il contribuente perde il diritto allo sconto del Superbonus e quando invece può ancora recuperare ?
Il riferimento principale è la circolare 19/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia, dentro, che gli interventi edilizi difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi può determinare, nella maggior parte dei casi, la decadenza dai bonus edilizi. Tradotto: se le Entrate scoprono che il bonus si è ottenuto su un immobile abusivo, allora l'agente della riscossione potrà intervenire.
Ma se - invece - sono state realizzate opere edilizie comunque conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, per le quali l’errore consiste solo nella presentazione di un titolo abilitativo diverso da quello richiesto (ad. es. SCIA invece di CILA), non si avrà decadenza dal beneficio fiscale.
In questi casi, al contribuente è concesso di rimediare regolarizzando la propria posizione mediante un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2001, oppure mediante il ripristino della situazione legittima con demolizione o altre misure; altrimenti si deve fare una procedura di fiscalizzazione dell’abuso (ove applicabile).
Ma facciamo un passo indietro. Evidenziando che gli abusi edilizi non sanati non possono mai e poi mai beneficiare del Superbonus 110% (art. 49 e 50 dpr 380/2001), una minima discordanza tra progetto e costruito NON fa decadere dal Superbonus, ma solo se è entro il 2% come indicato dall'art. 34-bis del dpr 380/2001, introdotto dal DL Semplificazioni, il quale prevede che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo. È quindi ammessa una limitata tolleranza superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.
Ma cosa serve, quindi, in questo caso ? Un certificato di conformità urbanistica che permette di verificare se l’immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. E' un documento che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. Grazie ad esso sarà possibile stabilire se l’immobile è in regola oppure no e, in quest’ultimo caso, l’entità dell’abuso.
Chiaramente, in condominio ci saranno situazioni border line da analizzare caso per caso, ma val la pena ricordare che:
(Fonte: ingenio-web.it)





