Il decreto Pnrr (Dl 19/2024) rafforza i meccanismi di verifica della congruità del costo del lavoro nell’ambito degli appalti del settore edile. Una questione di grande rilevanza non solo per l’edilizia, in quanto, che si tratti di appalti di servizio con un’alta incidenza di manodopera (cosiddetti labour intensive) o di appalti di opere, la corretta qualificazione e gestione dei rapporti di lavoro assume un ruolo fondamentale ai fini della regolarità del contratto.
L’articolo 29, comma 10, del decreto legge prevede che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il responsabile del progetto (appalti pubblici) e il committente (in quelli privati) sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. L’importo si calcola in relazione al valore dell’opera, utilizzando coefficienti che, suddivisi per tipologie di lavori, sono stabiliti da appositi accordi collettivi.
Non si tratta di una novità assoluta, perché tale impegno era già previsto dalla legislazione previgente, tanto che lo stesso Dl 19/2024 fa riferimento ai casi e alle modalità disciplinate dal decreto 143/2021 del ministero del Lavoro (che si applica a tutti gli appalti pubblici e a quelli privati di valore superiore a 70.000 euro).
La novità sta nell’introduzione di un meccanismo sanzionatorio quanto meno per una fascia di appalti di valore rilevante. Secondo la nuova disciplina, per appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, il responsabile del progetto che procede al saldo in assenza di esito positivo della verifica sulla congruità (o in caso di mancata regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori) subisce un pregiudizio nella valutazione della propria performance: è previsto, infatti, l’obbligo, per la stazione appaltante, di valutare la condotta omissiva al momento delle valutazioni individuali. Inoltre, l’accertamento della violazione è comunicato all’Anac e restano applicabili gli ordinari profili di responsabilità amministrativo-contabile.
Nel caso di appalti privati in cui il valore complessivo sia pari o superiore a 500.000 euro, l’eventuale versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica di congruità (o in mancanza di previa regolarizzazione della posizione dell’impresa affidataria dei lavori), comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente. Queste sanzioni sono accertate ed eventualmente irrogate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
La norma riguarda il settore edile: rientrano nella nozione tutte le attività, anche di tipo diverso, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile (anche di secondo livello) stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
(Fonte: ilsole24ore.com)