Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 66 del 19 marzo 2024, è stata pubblicata la legge 13 marzo 2024, n. 30, di conversione del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7”, in vigore dal 20 marzo 2024.
Di seguito, l’esame del testo da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Il testo del decreto-legge, convertito con poche modifiche in Parlamento, ha l’obiettivo di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.
Si ricorda che, per quanto di interesse, all’articolo 1, si prevede:
a) la nomina di un Commissario straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 e con lo svolgimento in Italia del vertice di Capi di Stato e di Governo programmato per i giorni dal 13 al 15 giugno 2024;
b) l’applicazione della procedura negoziata senza bando con invito a 3 operatori per l’affidamento degli appalti “sotto” e “sopra” la soglia di rilevanza comunitaria, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all’ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l’operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7. Ciò ferma restando, per i lavori, la possibilità di ricorrere alle procedure di affidamento diretto per importi inferiori a 150.000 euro.
c) nei casi di cui alla lettera b),
– la possibilità di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, previa acquisizione di una autocertificazione dell’aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, ferme restando le verifiche successive; sulla base dell’autocertificazione, si procede poi all’esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula;
– l’applicazione delle disposizioni processuali per le controversie relative alle infrastrutture strategiche (art. 125, D.lgs. 104/2010), il cui principale effetto è quello di circoscrivere il ricorso alle misure cautelari, privilegiando il risarcimento per equivalente, in danno di quello in forma specifica.
Per l’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di tali interventi e per l’esecuzione dei relativi contratti, si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (cd Codice “antimafia”), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (comma 5).
Con una norma introdotta in sede di conversione, si prevede che le disposizioni sopra menzionate si applichino anche alle procedure di affidamento esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7 (comma 5-bis).
Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del provvedimento in allegato.
(Fonte: ance.it)