In consultazione sul sito del ministero dell'Ambiente il decreto per semplificare il riuso dei materiali di risulta
Riutilizzo più semplice di materiali da risulta nei piccoli cantieri. È questa una delle novità che salta immediatamente all'occhio scorrendo il testo del decreto appena messo in consultazione dal ministero dell'Ambiente per aggiornare le regole sul riuso delle terre e rocce da scavo contenute nel Dpr n.120/2017 che al momento regola queste attività, con un surplus di adempimenti burocratici che il governo è intenzionato a semplificare, anche in chiave Pnrr. Oltre alle novità per i micro-cantieri (definizione introdotta dalla bozza di decreto per i lavori in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 600 metri cubi) il nuovo testo (composto di 31 articoli e 12 allegati) propone una disciplina più snella del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, la semplificazione dei moduli per il trasporto ripetuto lungo lo stesso tragitto con lo stesso mezzo, l'estensione della durata della proroga dei tempi di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti generate dai cantieri non sottoposti a Via e Aia; procedure semplificate per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti fino a 20 mc ( escluse quelle prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Via) e la possibilità di presentare alle autorità la documentazione anche in formato digitale.
Le innovazioni introdotte, spiegano al ministero dell'Ambiente che ha lavorato insieme al Mit, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e Ispra, « sono indirizzate a consentire il più ampio utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti ed il riutilizzo delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti». La consultazione, con la possibilità di proporre integrazioni e modifiche al testoutilizzando la scheda pubblicata sul sito del Mase, si concluderà entro 10 giorni.
Focus sui micro-cantieri
La novità di maggiore visibilità è l'introduzione della categoria dei micro-cantieri. Vi rientrano i lavori in cui sono prodotti terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 600 metri cubi, «calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale».
Il decreto stabilisce innanzitutto che per questi cantieri le verifiche che permettono di escludere la classificazione di rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006 (articolo 185, comma 1, lettera c) «è effettuata sulla base di una valutazione preliminare del sito» secondo le indicazioni semplificate riportate nel nuovo Allegato 2-bis (sopralluogo, documentazione fotografica, eventuali analisi pregresse, presenza di rifiuti e/o materiali abbandonati e residui di materiali combusti nell'area). Qualora gli esiti di tale valutazione consentano di escludere una potenziale contaminazione, «l'effettuazione di indagini analitiche è omessa e le terre e rocce possono essere utilizzate nel medesimo sito di produzione».
Anche la dichiarazione di utilizzo dei materiali per i micro-cantieri viene semplificata con una autodichiarazione del produttore resa al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente «almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, precisando le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare sei mesi dalla data di produzione delle quantità destinate all'utilizzo».
Più tempo per i cantieri non sottoposti a Via
Altra novità riguarda il raddoppio dei tempi per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei cantieri non sottoposti a valutazione di impatto ambientale. la bozza di decreto stabilisce infatti che il riuso dei materiali di risulta come sottoprodotti può essere prorogato (una sola volta) «per la durata massima di dodici mesi» invece degli attuali sei, « in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili».
La dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre, inoltre, dovrà essere conservata dal produttore per tre anni, invece degli attuali cinque, e sarà valida anche in formato digitale.
Sotto i 20 metri cubi niente caratterizzazione
Altra importante novità riguarda le terre e rocce da scavo prodotte in quantità non superiore a 20 metri cubi. Queste potranno essere direttamente riutilizzate nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. Il decreto specifica però che da questa semplificazione «sono esclusi i siti oggetto di procedimenti di bonifica» ai sensi del codice dell'Ambiente (Dlgs 152/2006) .
(Fonte: ilsole24ore.com)