Gli aiuti previsti dal decreto sostegni-bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.
È quanto chiarisce dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, con la delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 chiamata ad esprimersi in merito alla misura di compensazione, introdotta dall’art. 1-septies del cd. decreto “sostegni bis” (d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021) al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021.
In particolare, il quesito nasceva da una Amministrazione, che aveva negato la compensazione prevista dalla norma, ritenendo l’appalto concluso alla data di entrata in vigore della predetta legge, posto che con l’emissione del certificato di regolare esecuzione (emesso in luogo del collaudo in relazione all’importo dei lavori), per il quale il Codice non dispone la provvisorietà come per il collaudo, l’appalto deve ritenersi concluso.
Preso atto della posizione dell’Amministrazione, l’impresa riteneva tuttavia non potesse evincersi con chiarezza in quali casi la stazione appaltante dovesse riconoscere la compensazione dei prezzi, a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche. Infatti, restava dubbia la locuzione utilizzata dall’art. 1-septies citato – ossia “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” – al fine di identificare i casi in cui tale misura deve essere applicata.
Pertanto, veniva richiesto all’Autorità se la citata compensazione potesse ritenersi applicabile anche a lavori conclusi alla data di entrata in vigore della legge medesima e per i quali fossero stati già emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione e il CEL, con liquidazione della rata di saldo.
Per dare risposta a tale quesito, l’Autorità ricorda quanto previsto in materia di collaudo di opere pubbliche (artt. 102 e 216, comma 16, del d.lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici, e artt. 215 e segg. del d.P.R. 207/2010), da cui può evincersi che tale istituto ha lo scopo di:
A tale proposito, con determinazione n. 2/2009, l’Autorità ha ritenuto il collaudo caratterizzato da tre fasi essenziali: la verifica dell’opera in contraddittorio con l’esecutore, l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e l’approvazione del collaudo da parte dell’amministrazione.
Pertanto, evidenzia l’ANAC, neppure con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore si esaurisce il rapporto contrattuale tra le parti, dovendo il committente approvare il collaudo (con l’atto in cui esprime la volontà di accettare l’opera eseguita in rispondenza al progetto commissionato).
In caso di inerzia della stazione appaltante, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato (ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto) decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio.
Ne consegue che l’approvazione degli atti di collaudo, da parte dell’amministrazione competente, rappresenta il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, secondo le previsioni del d.P.R. 207/2010.
Tali considerazioni possono estendersi, secondo l’ANAC, anche al Certificato di regolare esecuzione, in quanto soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante (artt. 102 del Codice e 237 del d.P.R. 207/2010).
Il momento conclusivo del procedimento di esecuzione dei lavori pubblici e del connesso rapporto contrattuale, può quindi essere individuato nell’approvazione, da parte della stazione appaltante, degli atti di collaudo o – nei casi in cui è previsto – del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
In conclusione, laddove si verifichino i presupposti individuati dalla norma, la stazione appaltante dovrebbe riconoscere all’appaltatore la misura di sostegno prevista dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
A supporto di tale interpretazione estensiva, l’ANAC evidenzia la coerenza con la ratio di una norma volta a mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel corso del 2021, che ha portato il legislatore a prevedere una deroga alla disciplina ordinaria e un’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione (L. bilancio 2022, n. 234/2021).
Da notare, che l’interpretazione dell’ANAC, sopra riportata, è coerente con quanto già affermato e anticipato dalla stessa ANCE (cfr. News ID n. 45732 del 26 luglio 2021, in cui viene precisato che “l’espressione ‘contratti in corso di esecuzione’ è interpretabile come comprensiva dei contratti in cui, alla predetta data del 25 luglio, l’opera non risulti ancora collaudata, ancorché i lavori siano stati ultimati”).
(Fonte: ance.it)