La Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 176/2022, oggi il voto finale sul provvedimento
Dopo il via libera della Camera dei Deputati (205 a favore, 141 contrari e 4 astenuti) alla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), è previsto per oggi il voto definitivo sull'approvazione del provvedimento a cui seguirà poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ma con il voto di fiducia al Governo possono ormai essere considerate definitive (anche se non ancora ufficiali) le modifiche che riguardano le detrazioni fiscali previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il superbonus, il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) e le possibilità di finanziamento per le imprese in crisi di liquidità.
Ma andiamo con ordine e chiariamo subito che per leggere il quadro complessivo delle novità è necessario affiancare le modifiche previste dall'art. 9 del Decreto Aiuti-quater a quelle già in vigore inserite all'interno dell'art. 1, comma 894 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che, com'è ormai noto, ha riscritto il sistema delle eccezioni per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.
Dalla lettura combinata delle due disposizioni è possibile giungere ad un quadro normativo differenziato in base ai soggetti beneficiari della detrazione fiscale, ovvero quelli previsti all'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio alle lettere a), b) e d-bis) ovvero gli interventi realizzati:
La prima considerazione da fare riguarda la decisione di rimodulare l'incentivo fiscale dal 110% al 90% sulle spese sostenute nel 2023. Viene, infatti, modificato l'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio che nella sua versione definitiva diventerà il seguente che per comodità suddividiamo nei suoi singoli periodi:
Relativamente all'utilizzo del superbonus 90% per gli interventi sulle unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalità indipendente, viene aggiunto il seguente comma 8-bis.1:
Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
La tabella 1-bis definisce le modalità di calcolo del quoziente familiare necessario per determinare il reddito di riferimento del contribuente che sostiene le spese. Ecco la tabella:
Numero di parti
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Contribuente |
1
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Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente |
si aggiunge 1
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Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: |
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un familiare |
si aggiunge 0,5
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due familiari |
si aggiunge 1
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tre o più familiari |
si aggiunge 2
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All'art. 119, comma 8-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento".
Come anticipato, il comma 2 dell'art. 9 sarà abrogato e per il sistema delle eccezioni alla rimodulazione dell'incentivo occorre far riferimento alla Legge di Bilancio 2023 che prevede la possibilità di utilizzare la maggiore aliquota del 110% per gli interventi realizzati:
La data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
L'art. 9, comma 3 prevede l'erogazione di un contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi) in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del Decreto Rilancio, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo. Per l'erogazione di questo contributo è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-quater.
L'art. 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater prevede una deroga alla disciplina del meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, stabilendo la possibilità che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.
L'art. 9, commi 4-bis e 4-ter prevedono una modifica retroattiva al meccanismo di cessione del credito, stabilendo la possibilità di 3 cessioni in luogo delle attuali 2 effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In questo modo avremo:
L'art. 9, comma 4-quater stabilisce che la società SACE S.p.A. possa concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che hanno realizzato interventi di superbonus.
Relativamente alle unifamiliari, per gli interventi avviati dall'1 gennaio 2023 potranno accedere alla detrazione del 90% unicamente gli interventi per i quali:
In questo modo, per questi soggetti non vale più quanto previsto all'art. 119, comma 10 del Decreto Rilancio che relativamente agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 (ecobonus) consentiva l'utilizzo del superbonus sul numero massimo di due unità immobiliari.
Gli stessi soggetti non potranno utilizzare il superbonus neanche per la demoricostruzione di unità collabenti visto che sulle stesse risulta impossibile che siano adibite ad abitazione principale.
(Fonte: lavoripubblici.it)