Le indicazioni dell'Ispettorato sulle novità introdotte al testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Non c'è solo la mancanza del piano della sicurezza oppure i mancati aggiornamenti sulla formazione a far scattare la sospensione dell'attività di impresa, come disposto dalle nuove misure introdotti al testo unico sulla sicurezza dal Dl 146/2021. Anche una serie di inosservanze che riguardano l'utilizzo di dispositivi di sicurezza o di segnalazione in cantiere possono essere un valido motivo per imporre il fermo dell'attività a seguito di controlli da parte di controlli ispettivi. A ricordare le circostanze passibili di fermo è sempre la circolare 4/2021 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro. Si tratta dei seguenti sette casi.
Cadute dall'alto
La sospensione dell'attività può scattare solo nel caso il cui si accerti che il datore di lavoro non ha fornito i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. L'accertamento può avvenire «anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione». Diverso è invece il caso in cui i lavoratori sono stati colti sprovvisti dei dispositivi che il datore di lavoro aveva correttamente fornito.
Protezioni verso il vuoto
La sospensione si giustiufica solo nel caso in cui si accerti che «le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti».
Armature di sostegno
Anche in questo caso, la sospensione scatta nel caso quando «le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti». Tuttavia, valgono «le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno».
Linee elettriche
Per i lavori in prossimità di linee elettriche la sospensione può essere imposta dall'ispettore per «i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche Cei idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi».
Conduttori nudi in tensione
Analoga sospensione viene adottata «in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche Cei idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi».
Assenza di protezione da contatti elettrici
Il fermo del cantiere può essere disposto se mancano oppure non funzionano messa a terra, magnetotermico o interruttore differenziale.
Dispositivi di segnalazione o controllo
L'ultimo caso indicato dalla circolare riguarda la omessa vigilanza circa la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. La sospensione del cantiere può essere disposta, se l'ispettore verifica che un dispositivo di sicurezza, di segnalazione o di controllo è stato « rimosso o modificato», senza necessità di accertare responsabilità o motivi.
(Fonte: ilsole24ore.com)